Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.
Nei comuni sino a 15.000 abitanti, nei quali ogni candidato sindaco è collegato a una sola lista di candidati consiglieri, l’elettore può tracciare un segno di voto sul contrassegno di lista o sul nominativo del candidato sindaco o su entrambi ed il voto è valido sia per il sindaco che per la lista. Può altresì esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
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