Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio comune il rilascio della carta d’identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.
QUALI SONO LE MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO?
Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici. Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate.
A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale.
Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.
Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata.
In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste della coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale.
Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che:
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista.
Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto (art.59-bis del D.P.R. n.361/1957, come novellato dall’art.1, comma 21, della legge n.165/2017).
IN ALLEGATO, E’ POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEL FAC SIMILE DELLE SCHEDE PER LA VOTAZIONE.