***IL SERVIZIO CARTE D’IDENTITA’ E’ SOLO PREVIO APPUNTAMENTO al n. 0354182811 int. 4***
Si rende noto che l’art.10 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio della carta d’identità.
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, prima fissato in anni quindici, per cui il documento può essere chiesto da tutte le persone aventi la residenza o la dimora nel Comune, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a secondo dall’età del richiedente:
a) Anni tre se è rilasciata ai minori di anni tre;
b) Anni cinque se rilasciata ai minori di età compresa fra i tre e i diciotto anni;
c) Anni dieci per i maggiori di età.
La carta d’identità deve riportare la firma del titolare che abbia già compiuto il dodicesimo anno di età, fatti salvi i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Al fine del rilascio della carta d’identità ai minori, valida per l’espatrio, occorre l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza dei motivi ostativi all’espatrio.
Inoltre, l’art. 40 del D.L. 20 gennaio 2012 n.1 ha stabilito che:
La carta d’identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla Questura o dalle Autorità Consolari in caso di rilascio all’estero.
Ogni altra informazione può essere chiesta all’Ufficio Anagrafe – Tel. 035 4182811 int. 4