Convivenze di fatto

7 Giugno 2021
INFORMAZIONI
Le legge 76/2016, entrata in vigore il 05/06/2016, ha introdotto la possibilità di costituire una convivenza di fatto fra due persone maggiorenni residenti nel medesimo comune, coabitanti ed unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
La convivenza di fatto si può instaurare sia fra coppie dello stesso sesso sia fra coppie di sesso diverso.
Le due persone non devono avere vincoli di parentela, affinità o adozione né essere legate – fra loro o con terzi – da matrimonio o unione civile.

COSA SERVE E DOVE CI SI RIVOLGE

Per la costituzione formale delle convivenze di fatto
Ci si rivolge all’anagrafe del comune dove è situato l’alloggio sede della convivenza e:
•    Se già si convive si compilerà l’apposita istanza (vedi allegato).
•    Se non si convive si compilerà la normale dichiarazione anagrafica di chi cambia indirizzo o residenza e si compilerà inoltre la stessa istanza (vedi alegato).
Entro 48 ore la convivenza di fatto sarà registrata in anagrafe.
Da questa semplice indicazione la legge fa discendere alcuni diritti; se invece si vuole disciplinare in modo completo i propri rapporti sarà bene stipulare un apposito contratto di convivenza dal notaio o dall’avvocato.

Per la stipula e iscrizione in anagrafe dei contratti di convivenza
La legge rimette la stipula di questi contratti all’assistenza di un notaio o di un avvocato, che una volta redatto il testo e autenticate le firma dei conviventi lo invieranno all’anagrafe per l’iscrizione, cioè una registrazione che lo renderà opponibile ai terzi.
L’anagrafe potrà poi rilasciare uno stato di famiglia dove si evidenzi lo stato di “convivente di fatto” e/o di “convivente di fatto che ha stipulato contratto di convivenza”.